Ricorso ex art. 127, secondo comma Cost. per la Regione Calabria
(c.f. 02205340793), in  persona  del  presidente  pro  tempore  dott.
Gerardo Mario  Oliverio,  con  sede  in  Catanzaro,  zona  Germaneto,
Cittadella regionale, giusta delibera di giunta regionale n. 53 del 7
febbraio 2019 e relativo decreto (doc. a),  rappresentata  e  difesa,
anche disgiuntamente, dagli  avv.ti  prof.  Vincenzo  Cerulli  Irelli
(c.f.              CRLVCN47C28H501X               -               pec
vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it  -  fax  06.8414997)   e
Gianclaudio     Festa     (c.f.      FSTGCL69P17H224F      -      pec
avvocato3.rc@pec.regione.calabria.it),   elettivamente    domiciliata
presso il primo di essi in Roma, Via Dora, n.  1,  giusta  delega  in
calce al presente atto; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   dell'art.
22-bis, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, inserito  dalla  legge
di conversione 17 dicembre 2018 n.  136,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 dicembre 2018, n. 293,  per  effetto  del  quale  e'
stato modificato l'art. 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'Allegato A
della medesima legge n.  84/1994  cit.,  istituendo  l'«Autorita'  di
sistema  portuale  dello  Stretto  -  Porti  di   Messina,   Milazzo,
Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio  Calabria»,  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma Cost.,  dell'art.  97  Cost.  nonche'  dei
principi di semplificazione, ragionevolezza e leale collaborazione ed
omogeneita' delle disposizioni legislative. 
 
                                Fatto 
 
1. Premessa. 
    Le recenti modifiche legislative che hanno interessato la materia
dei sistemi portuali suggerisce un  breve  quadro  descrittivo  della
normativa di riferimento. 
    1.1. La normativa  sulle  autorita'  portuali,  a  seguito  della
riforma del 2016. 
    Come noto, la legge 28 gennaio 1994  n.  84,  di  riordino  della
normativa in materia portuale, ampiamente modificata ed innovata  dal
decreto legislativo n. 169/2016, che ha attuato l'art.  8,  comma  1,
lettera f) legge n. 124/2015, disciplina l'ordinamento e le attivita'
portuali, i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale
(AdSP),  degli  uffici   territoriali   portuali   e   dell'autorita'
marittima. 
    Ai sensi della legge  cit.,  i  porti  marittimi  nazionali  sono
ripartiti in categorie e classi: categoria  I  (porti,  o  specifiche
aree portuali, finalizzati alla  difesa  militare  e  alla  sicurezza
dello Stato); categoria  II,  classe  I  (porti,  o  specifiche  aree
portuali,  di  rilevanza  economica  internazionale);  categoria  II,
classe II (porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza  economica
nazionale); categoria  II,  classe  III  (porti,  o  specifiche  aree
portuali, di rilevanza economica regionale  e  interregionale)  (art.
4). 
    I porti sede di AdSP appartengono ad una delle prime  due  classi
della categoria II, e quindi sono di rilevanza economica nazionale  o
internazionale. 
    I porti, o le specifiche aree portuali  di  categoria  II,  hanno
funzioni commerciale  e  logistica;  industriale  e  petrolifera;  di
servizio  passeggeri,  ivi  compresi  i  crocieristi;   peschereccia;
turistica e da diporto. 
    La citata legge n. 84 prevede - come ovvio,  essendo  la  materia
«porti e aeroporti civili» di competenza legislativa  concorrente  ai
sensi dell'art. 117, 3° comma - il coinvolgimento della Regione sotto
diversi  profili.  Ad  esempio,  le   caratteristiche   dimensionali,
funzionali e la tipologia  del  porto,  nonche'  l'assegnazione  allo
stesso della  categoria,  sono  stabilite  con  decreto  ministeriale
(infrastrutture e trasporti), previo parere della Regione interessata
chiamata ad esprimersi sullo schema di decreto (art. 4, comma 5);  il
documento di pianificazione strategica di  sistema  (che  compone  il
piano regolatore di sistema portuale) redatto dalle AdSP e'  adottato
da un Comitato di gestione e  approvato  dalla  Regione  interessata,
previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    L'art. 6 disciplina, al comma 1, le AdSP rinviando all'Allegato A
l'individuazione   dei   porti   ricompresi   in   dette   Autorita'.
Nell'Allegato cit. e' contenuto l'elenco delle AdSP con l'indicazione
dei porti che ne fanno parte e da esso risulta, in  particolare,  che
il primo porto indicato per  ogni  AdSP  rappresenta  anche  la  sede
dell'Autorita': infatti,  nell'AdSP  dei  «Mari  Tirreno  meridionale
Ionio e dello Stretto», Gioia Tauro e'  il  primo  porto  indicato  e
anche la sede dell'AdSP. 
    La sede dell'AdSP e' individuata, in particolare,  ai  sensi  del
successivo comma 3 nella «sede del porto centrale» (c.d. porto  CORE)
stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. 
    Si anticipa che detto regolamento individua la rete  transeuropea
dei  trasporti  (TEN-T),  come   quella   avente   «alta   importanza
strategica» ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  di  sviluppo
delle   infrastrutture   di   trasporto   per   l'efficienza   e   la
sostenibilita'  sociale   e   ambientale   delle   stesse,   mediante
l'interconnessione    dei    collegamenti    ferroviari,    portuali,
aeroportuali, di navigazione interna, stradali e intermodali. 
    Per quanto riguarda i porti calabresi, e' qualificato porto  CORE
il porto di Gioia Tauro in  considerazione  delle  dimensioni,  della
localizzazione e della  sua  strategicita'  (cfr.  mappa  dell'Italia
allegata al reg. cit.:  doc.  1).  Viceversa,  per  la  Sicilia  sono
indicati quali porti CORE quello di Palermo e quello di  Augusta.  Il
porto di Gioia Tauro (come  evidenziato  nella  mappa  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: doc. 2), ai sensi del  predetto
regolamento, insiste sulla rete TEN-T che collega il Mediterraneo con
la Scandinavia. 
    Sulla medesima rete TEN-T, per quanto interessa in  questa  sede,
insiste anche il porto di Messina; circostanza questa  che  lo  rende
idoneo ad ospitare la sede di una AdSP, come risulta del resto  dalla
mappa reperibile sul sito del Ministero  delle  infrastrutture  (doc.
3). 
    Le  AdSP,  prima  della  modifica  apportata  con  la  legge   di
conversione n. 136/2018 del decreto-legge n.  119/2018,  oggetto  del
presente contenzioso,  erano  quindici  -  nelle  quali  erano  state
raggruppate le precedenti 53 Autorita' portuali - e, in relazione  ai
porti calabresi e siciliani, l'art. 6, comma 2, legge n. 84/1994 alla
lettera f) individuava l'«Autorita'  di  sistema  portuale  dei  Mari
Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto», ricomprendente ai sensi
dell'Allegato A della legge cit., tutti i porti della Calabria (Porti
di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano  Calabro,
Taureana di  Palmi,  Villa  San  Giovanni,  Vibo  Valentia  e  Reggio
Calabria) e tre porti della Sicilia (Messina,  Milazzo,  Tremestieri)
(doc. 4). 
    Si  anticipa  che  per  effetto  della  novella  legislativa  del
dicembre 2018 cit. - modificando l'art. 6 e l'Allegato A della  legge
n. 84 - e' stata istituita una ulteriore AdSP, denominata  «Autorita'
di sistema portuale dello Stretto»,  scorporando  i  porti  siciliani
sopra  menzionati  (Messina,  Milazzo,  Tremestieri)  e   due   porti
calabresi (Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria)  dalla  precedente
AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. 
    L'art. 6 cit. prevede  che  eventuali  modifiche  all'Allegato  A
possono essere adottate con regolamento,  su  proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  su  richiesta  motivata  del
presidente   della   regione   interessata,   per   consentire:    a)
l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale  o  di  un
porto di rilevanza economica  nazionale  la  cui  gestione  e'  stata
trasferita alla regione all'interno  del  sistema  dell'Autorita'  di
sistema portuale territorialmente competente; b) il trasferimento  di
un porto a una diversa Autorita' di sistema portuale,  previa  intesa
con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorita' di  sistema
portuale di destinazione e di provenienza. 
    Alle AdSP - qualificate enti pubblici non economici di  rilevanza
nazionale   ad   ordinamento   speciale,    dotate    di    autonomia
amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di   bilancio   e
finanziaria -  spettano,  tra  l'altro,  le  funzioni  di  indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione,  promozione  e  controllo
delle  operazioni   e   dei   servizi   portuali,   delle   attivita'
autorizzatone e concessorie per il carico/scarico  merci,  passeggeri
etc., per la concessione di aree  e  banchine  etc.,  e  delle  altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate  nei  porti  e  nelle
circoscrizioni territoriali. 
    Spettano  ad   esse   inoltre   la   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale;  l'affidamento
e il controllo  delle  attivita'  dirette  alla  fornitura  a  titolo
oneroso; il coordinamento delle attivita'  amministrative  esercitate
dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti  e  nelle
aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione  territoriale;
l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del  demanio
marittimo ricompresi nella propria  circoscrizione,  fatte  salve  le
eventuali competenze regionali; la promozione e il  coordinamento  di
forme  di  raccordo  con  i   sistemi   logistici   retroportuali   e
interportuali (art. 6 cit.). 
    Il comma 14 del cit. art. 6 prevede che decorsi  tre  anni  dalla
data di entrata in vigore del decreto di modifica e  riorganizzazione
citato (d.lgs. n. 169/2016) con regolamento approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  modificato  il  numero
delle Autorita' di sistema portuale. Sullo schema di regolamento  «e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Il successivo  comma  15
prevede che per la modifica dei limiti territoriali di ciascuna delle
AdSP si provvede con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  previo
parere della Conferenza unificata. 
    Organi dell'AdSP sono  il  Presidente,  al  quale  spettano,  tra
l'altro,  l'amministrazione  delle  aree  e  dei  beni  del   demanio
marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza,
le competenze sulle concessioni di aree e banchine, le autorizzazioni
sulle merci; il Comitato di gestione e il Collegio dei  revisori  dei
conti; vi e' poi un Segretario generale (art. 10). 
    1.2. I rilievi della Commissione Speciale del Consiglio di  Stato
sulla riforma del 2016. 
    Detta normativa, come anticipato, e' il frutto della politica  di
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina  in  materia  portuale,  operata  nel  2016,  al  fine  di
conseguire maggiore efficienza, contenimento delle spese pubbliche  e
razionalizzazione della governante delle  autorita'  portuali.  Detto
decreto legislativo e'  stato  oggetto  di  parere  favorevole  della
Conferenza unificata, come chiaramente  indicato  nel  preambolo  del
decreto stesso. 
    Nel parere del Consiglio di Stato, in  data  9  maggio  2016,  n.
01142/2016 (doc. 5) reso sullo schema di decreto  legislativo  -  poi
versato nel decreto legislativo n. 168/2016 di modifica  della  legge
n. 84 cit. - si evidenzia che la riforma si propone  di  «intervenire
sulla dimensione "monoscalo"  degli  organi  di  governo  dei  porti,
superare   l'eccessivo   localismo   attuale,   realizzare   maggiore
interazione  e  integrazione  con  le  aree  logistiche  del   Paese,
esprimere maggiore capacita' di coordinamento». 
    La riforma e' qualificata come avente un  «ruolo  strategico  per
conferire snellezza e agilita' all'attivita'  pubblica  dei  porti  e
connetterla  con  il  mondo  economico,  produttivo  e  sociale,  con
l'azione imprenditoriale dei privati e  le  istanze  delle  comunita'
locali» per fare del  «Sistema  Mare»  «il  motore  di  uno  sviluppo
economico». 
    Tuttavia, il parere cit. sottolinea la necessita'  di  curare  la
fase attuativa della  riforma  «attraverso  adeguate  iniziative  sia
"normative" ... ma anche e soprattutto ... di "manutenzione" costante
del funzionamento della riforma, elementi importanti per la sua piena
realizzazione». 
    Uno degli obiettivi fondamentali  della  riforma  e'  individuato
nella riorganizzazione della struttura portuale «superando la realta'
dei porti italiani frammentata e disarticolata,  facendo  leva  sulla
ricchezza   di   infrastrutture    portuali    nazionali,    mediante
l'accorpamento dei 54 porti esistenti  in  15  Autorita'  di  sistema
portuale»; per rispondere, in termini  organizzativi,  all'evoluzione
del contesto internazionale, caratterizzato dalla globalizzazione del
traffico delle merci, dalla  sviluppo  di  grandi  porti  a  Sud  est
dell'Italia e  dalla  maggiore  competitivita'  dei  porti  del  nord
Europa. 
    A  tale  proposito,  il  Consiglio  di  Stato,  ha  segnalato  la
necessita'  di  evitare  il  rischio  di   duplicazioni   di   centri
decisionali. 
    Il  secondo   obiettivo   della   riforma   e'   indicato   nella
semplificazione   dell'azione   amministrativa   «degli   adempimenti
amministrativi   connessi   alle   attivita'   portuali»;   obiettivo
«sicuramente agevolato dalla riforma organizzativa di  concentrazione
delle competenze in un minor numero  di  soggetti  dotati  di  potere
decisionale e di gestione e dalla complessiva riorganizzazione  delle
strutture». 
    Secondo il Consiglio di Stato il superamento della fase di  crisi
economica che coinvolge anche il settore  portuale  passa  attraverso
una riforma che  sia  «in  grado  di  attrarre  capitali  privati  di
investimento e di utilizzare sinergie di  competenze  e  a  tal  fine
tenga conto dell'apparato costruttivo degli operatori economici,  dei
lavoratori del settore, degli utenti dei servizi». 
    Con specifico riferimento  alle  modifiche  all'art.  6  cit.,  e
all'accorpamento delle AdSP, il Consiglio di  Stato  auspica  che  la
«riorganizzazione delle autorita' portuali sulla base di  un  sistema
integrato di piu'  porti  non  si  limiti  ad  un  mero  accorpamento
"aritmetico" di enti di Governo,  ma  si  coniughi  con  una  visione
strategica di integrazione» dei settori coinvolti. 
2. L'organizzazione dei porti calabresi. 
    In attuazione della normativa  predetta,  in  Calabria  e'  stata
ridefinita  l'organizzazione  sistematica  dei  porti,  al  fine   di
consentire un'offerta integrata e completa di servizi  portuali  agli
operatori  del  settore,  in  un'ottica  di  interconnessione   delle
strutture e di ottimizzazione dei servizi resi. 
    E cosi', il porto di Gioia Tauro risulta centrale per il servizio
merci-container,  quello   di   Vibo   Valentia   per   il   servizio
merci-industriali (oil), quello di Villa San Giovanni per il servizio
passeggeri-traghetto-crocieristico, quello di Reggio Calabria per  il
servizio passeggeri-crocieristico. 
    Nell'ambito del  sistema  portuale  calabrese  cosi'  configurato
viene riconosciuto al porto di Gioia Tauro (sede dell'AdSP  dei  Mari
Tirreno meridionale e Ionio) - dotato di infrastrutture  di  primario
rilievo che rendono lo scalo idoneo anche alle  navi  di  ultimissima
generazione, con  disponibilita'  di  spazi,  e  ideale  collocazione
geografica - un  ruolo  «principale»,  di  raccordo,  avente  rilievo
intercontinentale. 
    Esso e' infatti,  come  detto,  l'unico  tra  i  porti  calabresi
facente parte della rete TEN-T ai sensi del reg. UE  1315/2013  cit.,
e, proprio in forza di tale qualificazione, sono stati  associati  al
Porto di Gioia Tauro, nella AdSP calabrese, oltre ai porti calabresi,
anche i tre porti siciliani di Messina,  Milazzo  e  Tremestieri,  al
fine di rendere le dette infrastrutture piu'  competitive  a  livello
internazionale, potendo garantire il soddisfacimento delle diverse  e
complementari esigenze provenienti dagli  utenti  del  porto  stesso,
mediante «l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  delle  reti  di
trasporto   nazionali»,   «l'ottimizzazione    dell'integrazione    e
dell'interconnessione delle infrastrutture». 
3. L'istituzione della cd. ZES nella Regione Calabria. 
    Le particolari caratteristiche del porto di Gioia  Tauro  e  aree
limitrofe  hanno  consentito  alla  Regione  Calabria   di   ottenere
l'istituzione di una c.d. ZES,  zona  economica  speciale,  ai  sensi
dell'art. 4 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 conv. modif. legge  3
agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti  per  la  crescita
economica nel Mezzogiorno». 
    L'istituzione della c.d. ZES, secondo quanto stabilito  dall'art.
4 cit. e' intesa a favorire la creazione  di  condizioni  economiche,
finanziarie  ed  amministrative  favorevoli  per  lo  sviluppo  delle
imprese insediate in alcune aree del Paese,  in  cui  siano  presenti
«aree portuali». Ai sensi del  cit.  art.  4  la  ZES  e'  una  «zona
geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata  entro
i confini dello Stato, costituita anche da aree non  territorialmente
adiacenti purche' presentino un nesso  economico  funzionale,  e  che
comprenda almeno un'area portuale ...», nella quale «per  l'esercizio
di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e
quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di  speciali
condizioni» (art. 4, comma 2). 
    La norma rinvia ad un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottare di  concerto  con  altri  Ministri,  sentita  la
Conferenza unificata, per disciplinare le modalita' di istituzione  e
la  durata  della  ZES,  i  criteri  per   l'identificazione   e   la
delimitazione  dell'area,  le  condizioni  per  l'ottenimento   delle
agevolazioni da parte delle imprese operanti  nell'ambito  della  ZES
(benefici fiscali e procedure semplificate) (art. 4, comma 3). 
    La stessa norma prevede che l'istituzione della ZES  avvenga  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare  su
proposta  della  Regione  interessata;  proposta  che   deve   essere
corredata da un «piano di sviluppo strategico» (art. 4, comma 5). 
    L'amministrazione  della  ZES  e'  affidata  ad  un  Comitato  di
indirizzo,  composto  dal  Presidente  dell'Autorita'  portuale,  con
funzioni di presidente, da un rappresentante  della  regione,  da  un
rappresentate della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  da  un
rappresentante del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
(art. 4, comma 6). 
    Il  Comitato  «deve  assicurare  ...   a)   gli   strumenti   che
garantiscano la piena operativita' delle aziende presenti nella  ZES;
b) l'utilizzo di servizi sia economici  che  tecnologici  nell'ambito
della ZES; c) l'accesso alle  prestazioni  di  servizi  da  parte  di
terzi» (art. 4, comma 7). 
    3.1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2018, n.  112  e'  stato  adottato  il  «Regolamento  recante
istituzione di Zone economiche speciali (ZES)». L'art. 8 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  cit.  ha  specificato,  in
particolare, i  compiti  del  Comitato  di  indirizzo  prevedendo  lo
svolgimento, da parte di esso, delle «attivita' di indirizzo»  intese
ad assicurare, tra l'altro, l'insediamento di nuove imprese nella ZES
e la piena operativita' di quelle gia'  esistenti  (lettera  a));  la
verifica dell'avvio delle attivita' economiche e  degli  investimenti
(lettera d)); la sottoscrizione di convenzioni tra le amministrazioni
locali e statali per disciplinare procedure  semplificate  in  ordine
all'avvio di nuove attivita' economiche (lettera e));  le  condizioni
per l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e di quelle
previste  nel  «piano  di  sviluppo  strategico»  (lettera  f));   le
iniziative  necessarie  per   attrarre   investitori   nazionali   ed
internazionali (lettera i)); l'accesso da parte di terzi  ai  servizi
resi dalle imprese presenti nella ZES (lettera m)). 
    3.2. Dette funzioni si intersecano con  quelle  attribuite  dalla
legge all'AdSP, che esercita,  come  visto,  funzioni  di  indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione,  promozione  e  controllo
delle operazioni e dei servizi portuali; funzioni di coordinamento  e
regolazione  delle  altre  attivita'   commerciali   ed   industriali
esercitate nei porti e nelle  circoscrizioni  territoriali  (art.  6,
comma  1,  lettera  a),  legge  n.   84/1994   cit.);   funzioni   di
coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti  e
dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali
marittime comprese nella circoscrizione territoriale (art.  6,  comma
1, lettera d) legge cit.); nonche' funzioni di amministrazione in via
esclusiva delle aree e dei  beni  del  demanio  marittimo  ricompresi
nella propria circoscrizione (art.  6,  comma  1,  lettera  e,  legge
cit.). 
    Il raccordo tra le funzioni esercitate dall'AdSP e  dal  Comitato
di indirizzo della ZES, tra loro strettamente connesse, e' assicurato
dal presidente di detto Comitato, che e' allo stesso tempo presidente
dell'Autorita' portuale (art. 6, comma 5,  decreto-legge  n.  91/2017
cit.). 
    3.3. In applicazione della citata normativa, la Regione Calabria,
con delibera di giunta n. 100 del 29 marzo 2018 (doc. 6)  ha  avviato
l'iter per l'istituzione della  ZES,  approvando  il  c.d.  Piano  di
sviluppo strategico, e, con successivo decreto del  presidente  della
Regione n. 24 del 4 aprile 2018 (doc. 7), ha richiesto  l'istituzione
della ZES, allegando il relativo Piano strategico. 
    In  detto  Piano   strategico   viene   sottolineato   il   ruolo
«principale»  del  porto  CORE  di  Gioia  Tauro,  integrato  con  le
ulteriori aree della Calabria, ad esso connesse sia da  un  punto  di
vista economico funzionale che infrastrutturale, essendo direttamente
collegato con l'infrastruttura ferroviaria e con quella aeroportuale.
Il progetto e' inteso come uno strumento «per incentivare lo sviluppo
delle aree regionali a vocazione  produttiva  ....  L'elemento  della
semplificazione amministrativa e' uno dei  cardini  della  ZES»,  con
l'obiettivo di creare un sistema regionale che «a partire  dal  porto
CORE e dal suo retroporto, collega i porti nazionali, gli aeroporti e
le aree produttive retroportuali». 
    Il Piano strategico specifica che  le  aree  portuali  ricomprese
nella ZES sono quelle del  porto  di  Reggio  Calabria  e  dei  porti
nazionali di Villa San Giovanni, Crotone, Vibo Valentia e  Corigliano
Calabro,   la   cui   delimitazione   e   perimetrazione   e'   stata
specificamente indicata nella cartografia allegata al Piano  e  nella
pag. 17 del Piano stesso (doc. 8). 
    Con particolare riferimento al Porto di Villa San  Giovanni,  nel
Piano si evidenzia  che  esso  e'  collegato  tramite  infrastruttura
ferroviaria, al Porto di Vibo Valentia, all'area integrata di Lamezia
e al Macronodo di Gioia  Tauro.  Inoltre,  ad  esso,  sempre  tramite
infrastruttura ferroviaria, e' collegato anche  il  porto  di  Reggio
Calabria. 
    Insomma, dal Piano risulta evidente la  stretta  interconnessione
delle infrastrutture portuali calabresi, tali  da  giustificarne  una
regolamentazione d'insieme che ne assicuri l'efficiente funzionamento
attraverso la rispettiva integrazione. 
    3.4.  In  considerazione  di  detta  proposta,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11  maggio  2018  e'  stata
istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge  n.  91/2017,
conv. modif. legge n. 123/2017, la ZES nella  Regione  Calabria  «nei
termini di cui al  Piano  di  sviluppo  strategico  presentato  dalla
Regione ...» (doc. 9). 
    3.5. Successivamente sono stati nominati i membri del Comitato di
indirizzo della ZES. In particolare, in data  21  settembre  2018  e'
stato nominato il rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri (cfr. nota prot. 691 del 21 settembre 2018)  e  in  data  20
dicembre 2018 e' stato nominato il rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (cfr. nota prot. 44044 del 20 dicembre
2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; doc. 10). 
4. La riforma del  dicembre  2018  sull'istituzione  dell'AdSP  dello
Stretto. 
    Nell'ambito di tale quadro complessivo, e' intervenuto da  ultimo
il legislatore con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
disposizioni in  materia  fiscale  e  finanziaria,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre  2018  n.  293,  inserendo  l'art.
22-bis nel testo del citato decreto-legge n. 119/2018 (doc. 11). 
    Detto  art.  22-bis,  rubricato  «Disposizioni  in   materia   di
Autorita' di  sistema  portuale»,  modifica,  per  quanto  interessa,
l'art. 6, legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nell'elenco  delle  AdSP,
sopprimendo la dizione «e dello Stretto» all'AdSP «dei  Mari  Tirreno
Meridionale e Ionio» e introducendo alla lettera q-bis) l'AdSP «dello
Stretto». L'art. 22-bis cit.  modifica  inoltre  l'allegato  A  della
legge n. 84/1994 cit., nel quale si individuano  i  porti  ricompresi
nelle singole AdSP, prevedendo, al numero 6, l'Autorita'  di  sistema
portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio - Porti di Gioia Tauro,
Crotone (porto vecchio e  nuovo),  Corigliano  Calabro,  Taureana  di
Palmi e Vibo Valentia»; e al numero 15-bis,  l'Autorita'  di  sistema
portuale dello Stretto -  Porti  di  Messina,  Milazzo,  Tremestieri,
Villa San Giovanni e Reggio Calabria» (doc. 12). 
    In sostanza, dunque l'AdSP dello Stretto nasce dallo scorporo dei
porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni  e  Reggio
Calabria dalla precedente «Autorita' di  sistema  portuale  dei  Mari
Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto», che ricomprendeva tutti
i porti della Calabria - porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio
e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San  Giovanni,
Vibo Valentia e Reggio  Calabria  -  e  i  tre  porti  della  Sicilia
(Messina, Milazzo, Tremestieri). 
    Conseguentemente,  l'«Autorita'  di  sistema  portuale  dei  Mari
Tirreno Meridionale e Ionio» oggi  comprende  solamente  i  porti  di
Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio  e  nuovo),  Corigliano  Calabro,
Taureana di Palmi e Vibo Valentia, e non comprende piu' ne' il  porto
di Villa San Giovanni ne' quello di Reggio Calabria. 
    Sulla  base  della   formulazione   dell'art.   22-bis   cit.   -
considerando quanto si e'  detto  in  ordine  all'individuazione  del
porto  sede  dell'AdSP  -  risulta  che  l'AdSP  dei  «Mari   Tirreno
Meridionale e Ionio» continua ad avere la sua sede presso il porto di
Gioia Tauro, e che l'AdSP dello  Stretto  avra'  la  propria  sede  a
Messina. 
    Cio' risulta invero da quanto richiamato in ordine al  fatto  che
il porto CORE e', ai sensi  del  regolamento  europeo  n.  1315/2013,
quello principale che insiste su una rete transeuropea di  trasporto,
e, come chiarito, tra i porti ricompresi nella  nuova  Autorita',  il
porto di Messina e' l'unico che insiste sulla rete TEN-T  Scandinavia
- Mediterraneo. 
    E, del resto, il porto di Messina e' il primo porto indicato  tra
quelli ricompresi nella AdSP dello Stretto, cio'  che  significa  che
esso e' sede della AdSP stessa. 
    Cio', in altri termini, significa che i  due  porti  calabresi  -
associati  nella  AdSP  dello  Stretto   -   saranno   governati   da
un'Autorita'  portuale  con  sede  fuori  dal  territorio   regionale
calabrese,  con  grave  pregiudizio  degli  interessi  della  Regione
Calabria. 
    Sulla base di quanto argomentato si anticipa che detta riforma e'
stata attuata senza minimamente coinvolgere, sul  punto,  la  Regione
Calabria, titolare della potesta' legislativa  concorrente  ai  sensi
dell'art.  117,  3°  comma  Cost..  Inoltre  essa  appare  del  tutto
irragionevole e contraria ai principi di cui all'art. 97 Cost., anche
in  considerazione  di  quanto  illustrato  in  ordine  agli   sforzi
sostenuti dalla Regione  Calabria  per  l'istituzione  della  ZES,  e
quindi per la riorganizzazione sistematica di tutte le infrastrutture
piu'   rilevanti   deI   proprio   territorio,    attuata    mediante
l'interconnessione  di  dette  infrastrutture  con   l'obiettivo   di
favorire lo sviluppo economico della Regione. 
    In altri termini, lo scorporo dei porti passeggeri di  Villa  San
Giovanni e di Reggio Calabria dall'AdSP dei Mari Tirreno  Meridionale
e Ionio avente come riferimento il porto di  Gioia  Tauro,  impedisce
proprio il raggiungimento di  quegli  obiettivi,  anche  europei,  di
«interconnessione  e  l'interoperabilita'  delle  reti  di  trasporto
nazionali, ottimizzazione dell'integrazione e interconnessione  delle
infrastrutture», viceversa raggiungibili  accorpando  tutti  i  porti
calabresi, in un'unica AdSP dotata di un «porto CORE»,  quale  e'  il
porto di Gioia Tauro. 
    Peraltro, detta riforma incide  particolarmente  sugli  interessi
della comunita' calabrese, alla quale sara' sottratta la gestione  di
due porti particolarmente  rilevanti  nell'economia  del  territorio,
anche con particolare riferimento allo  sviluppo  del  turismo  della
Regione. 
    5. La disciplina contenuta  nell'art.  22-bis,  decreto-legge  n.
119/2018 cit., conv. modif., legge n. 136/2018,  si  pone  in  palese
contrasto con l'art. 117, 3° Cost., con l'art. 97 Cost., nonche'  con
i  principi  di  semplificazione,  efficienza   dell'amministrazione,
ragionevolezza  e  leale   collaborazione,   ed   omogeneita'   delle
disposizioni normative, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I) Illegittimita' costituzionale dell'art. 22-bis,  decreto-legge  n.
119/2018 conv. modif. legge n.  136/2018,  per  violazione  dell'art.
117, 3° comma Cost. Violazione dei principi, anche giurisprudenziali,
che sorreggono la competenza legislativa concorrente Stato/Regioni. 
    Come detto, l'art. 22-bis  decreto-legge  n.  119/2018,  inserito
dalla legge di conversione n. 136/2018, modificando l'art.  6,  legge
n. 84/1994  nell'elenco  delle  AdSP,  ha  introdotto,  alla  lettera
q-bis), l'AdSP «dello Stretto», e ha soppresso, alla lettera  f)  del
citato art. 6, la  dizione  «e  dello  Stretto»  dall'AdSP  dei  Mari
Tirreno Meridionale  e  Ionio.  Lo  stesso  art.  22-bis  ha  inoltre
modificato l'Allegato A  della  legge  n.  84/1994,  nel  quale  sono
indicati i porti compresi nelle singole AdSP, prevedendo,  al  numero
6, l'Autorita' di sistema portuale dei  Mari  Tirreno  Meridionale  e
Ionio - Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia»; e  al  numero
15-bis, l'«Autorita' di sistema portuale dello  Stretto  -  Porti  di
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria». 
    In  altri  termini,  la  norma  ha  scorporato  dalla  precedente
«Autorita' di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e
dello Stretto», i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri,  Villa  San
Giovanni e Reggio Calabria, comprendendo detti  porti  nell'Autorita'
di sistema portuale dello Stretto» di nuova istituzione e con sede in
Sicilia. 
    I.1.  Detto  art.  22-bis,  incidendo  sulla  materia  «porti   e
aeroporti civili», nonche' sugli interessi della Regione Calabria  ha
modificato, senza alcun previo coinvolgimento della Regione Calabria,
l'assetto dell'AdSP Calabrese  e  assegnato  i  due  porti  calabresi
(Reggio Calabria e Villa San Giovanni) all'AdSP «dello  Stretto»  con
sede in Sicilia, presso il porto di Messina, unico porto in grado  di
essere considerato CORE ai  sensi  del  cit.  reg.  n.  1315/2013.  E
pertanto viola la competenza legislativa concorrente  della  Regione,
stabilita dall'art. 117, 3° comma Cost. 
    Secondo costante  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  «le
Regioni  sono  legittimate  a  censurare,  in  via  di   impugnazione
principale, leggi dello Stato ... per questioni attinenti al  riparto
delle rispettive competenze» (Corte cost., 18 giugno  2008,  n.  216;
Corte costituzionale, 14 luglio 2017, n. 195). 
    E' noto che la deroga  al  riparto  di  competenze  tra  Stato  e
regioni, cosi' come stabilito  dall'art.  117  Cost.,  puo'  avvenire
«solo  se  la   valutazione   dell'interesse   pubblico   sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza  alla  stregua
di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia  oggetto  di  un
accordo stipulato con la regione interessata» (Corte cost.,  sentenza
n. 303/2003). 
    La stessa Corte, del resto, ha ribadito in numerose pronunce  che
la legge statale «deve risultare adottata a seguito di procedure  che
assicurino  la  partecipazione  dei  livelli  di  governo   coinvolti
attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione»   tra   gli   enti
interessati (Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 6). Cio', nel  rispetto
del principio di leale  collaborazione,  in  ossequio  al  quale  «il
legislatore  statale   deve   predisporre   adeguati   strumenti   di
coinvolgimento  delle  regioni,  a  difesa  delle  loro   competenze.
L'obiettivo e' contemperare le ragioni dell'esercizio unitario  delle
stesse con la garanzia delle funzioni  costituzionalmente  attribuite
alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139  del
2012)» (Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251). 
    Del resto, quanto appena  rilevato  trova  conferma  anche  nella
sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 261/2015, relativa
proprio alle  Autorita'  portuali,  nella  quale  e'  stato  ritenuto
incostituzionale il mancato coinvolgimento delle regioni, per mancato
esperimento dell'intesa, in ordine all'adozione del Piano  strategico
nazionale della portualita' e della logistica previsto  all'art.  29,
decreto-legge n. 133/2014, conv. modif. legge n.  164/2014;  ritenuto
necessario per accrescere la  competitivita'  del  sistema  portuale,
logistico e marittimo italiano. Nella sentenza cit., per rigettare la
tesi difensiva dell'Avvocatura,  secondo  cui  la  legge  n.  84/1994
prevederebbe solo  in  alcuni  casi  forme  di  partecipazione  delle
regioni con riguardo a  specifiche  attivita'  (adozione  del  parere
sullo schema di decreto  relativo  alla  classificazione  dei  porti;
intesa relativa alla nomina del presidente  dell'Autorita'  portuale;
partecipazione del presidente  della  giunta  regionale  al  Comitato
portuale), la Corte ha specificato che  dette  ipotesi  «non  possono
essere considerate in alcun modo equivalenti al coinvolgimento  della
Regione nella forma dell'intesa», nella specie mancato. 
    Ancora, codesta ecc.ma Corte, sempre in ordine  al  principio  di
leale collaborazione, ha evidenziato che nelle materie di  competenza
concorrente  «necessario,  per  garantire  il  coinvolgimento   delle
regioni interessate, il  raggiungimento  di  un'intesa,  in  modo  da
contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze  e
la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni
(ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)» (sentenza n.
165 del 2011; v. anche sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 383 e n.
62 del 2005, n. 6 del 2004 e n.  303  del  2003)»  (Corte  cost.,  27
giugno 2012, n. 163). La stessa Corte ha ribadito che, in presenza di
potesta' legislativa concorrente, la legge «deve risultare adottata a
seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli  di
governo coinvolti attraverso strumenti di leale  collaborazione  ...»
(Corte cost., 21 gennaio 2016, n. 7), specificando che, in tali casi,
la legislazione statale  «puo'  aspirare  a  superare  il  vaglio  di
legittimita' costituzionale solo in presenza di  una  disciplina  che
prefiguri un iter in cui assumano  il  dovuto  risalto  le  attivita'
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza  n.
303 del 2003)» (sentenza n. 6 del  2004)»  (Corte  cost.,  n.  7/2016
cit.). Si e' aggiunto inoltre che  deve  trattarsi  di  c.d.  «intese
forti» «non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato
se  non  nella  «ipotesi   estrema,   che   si   verifica   allorche'
l'esperimento di  ulteriori  procedure  bilaterali  si  sia  rivelato
inefficace» (sentenza n. 165 del 2011; in seguito,  sentenza  n.  179
del 2012; (Corte cost., n. 7/2016 cit.). 
    Con le surrichiamate pronunce  codesta  ecc.ma  Corte  ha  dunque
fissato una serie di punti fermi per  vagliare  la  costituzionalita'
dell'intervento  del  legislatore  statale  in  materie  di  potesta'
legislativa concorrente. In tal  senso,  come  detto,  e'  necessario
rispettare  un   apposito   iter   procedimentale   -   che   preceda
l'approvazione  della  norma  statale  -   il   quale   assicuri   il
raggiungimento di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata,  o
comunque un coinvolgimento della Regione stessa. 
    La norma oggetto del presente contenzioso, introdotta solo con la
legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  119/2018,  e'   stata
approvata senza il coinvolgimento della Conferenza Unificata e dunque
delle  regioni  interessate,  e  in  particolar  modo  della  Regione
Calabria, pur incidendo fortemente sugli interessi di detta  Regione,
in quanto  l'istituzione  stessa  dell'AdSP  dello  Stretto,  con  la
relativa assegnazione di due porti calabresi (Villa  San  Giovanni  e
Reggio Calabria) - prima facenti  parte  dell'AdSP  del  Mar  Tirreno
Meridionale e Ionio - configura di per se' la lesione della  potesta'
legislativa concorrente regionale, perche' a fronte del trasferimento
dei due porti  regionali  calabresi  sotto  la  direzione  della  neo
istituita Autorita' dello Stretto,  con  sede  presso  Messina,  alla
Regione Calabria e' precluso  qualsiasi  intervento  legislativo  e/o
regolamentare inteso ad assicurare il  coordinamento  con  gli  altri
porti calabresi, rimasti sotto la «giurisdizione» dell'AdSP  del  Mar
Tirreno Meridionale e Ionio. 
    In  sede  di  Conferenza  unificata,  ovvero  nell'ambito   della
procedura  finalizzata  al  raggiungimento  dell'intesa,  la  Regione
Calabria avrebbe potuto rappresentare la specialita'  dei  due  porti
«passeggeri» di Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito  del
sistema   portuale   calabrese;   la    loro    interconnessione    e
interoperabilita'   nell'ambito   di   detto   sistema;    l'esigenza
dell'integrazione di detti porti con quello  di  Gioia  Tauro,  porto
CORE della Calabria, avente funzione  centrale  dal  punto  di  vista
economico, funzionale e infrastrutturale,  al  quale  sono  collegate
anche le altre infrastrutture ferroviarie e aeroportuali. Ancora,  la
Regione avrebbe  potuto  evidenziare  la  rilevanza  di  detti  porti
all'interno c.d. ZES, che, sulla base di quanto  chiarito  nel  Piano
strategico,  in  tanto  puo'  consentire  il   raggiungimento   degli
obiettivi di sviluppo economico del territorio in quanto  preveda  il
coinvolgimento di tutte le infrastrutture ivi considerate,  e  quindi
di tutti i porti calabresi. 
    Insomma, la mancata previsione della procedura di intesa, forte o
debole,  e,  la  mancata  attivazione  degli   altri   strumenti   di
coinvolgimento della Regione prima dell'adozione della  norma,  hanno
determinato un'evidente lesione della sfera di competenza legislativa
regionale 
    Del resto, come detto, e' la  stessa  legge  n.  84/1994  cit.  a
prevedere strumenti di coinvolgimento della Regione  territorialmente
interessata in relazione a determinate attivita', e  detto  principio
risulta ancora piu' rafforzato a seguito  delle  modifiche  apportate
alla legge n. 84 cit., dalla riforma operata con decreto  legislativo
n. 169/2016; strumenti,  tuttavia,  nel  caso  di  specie  del  tutto
irragionevolmente pretermessi. 
    In conclusione, si deve ritenere che l'art. 22-bis, decreto-legge
n. 119/2018 cit. violi, per le ragioni su illustrate, l'art. 117,  3°
comma Cost. e i principi giurisprudenziali  espressi  in  materia  di
legislazione concorrente. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 22-bis, decreto-legge  n.
119/2018 cit., per violazione dell'art. 97 Cost. e del  principio  di
ragionevolezza  e  di  buon  andamento.  Violazione   del   principio
giurisprudenziale di omogeneita' delle disposizioni introdotte con la
legge di conversione nel decreto-legge. 
    Ma vi e' un  ulteriore  profilo  che  merita  di  essere  portato
all'attenzione di codesta ecc.ma Corte. 
    La scelta del legislatore statale di  prevedere  una  nuova  AdSP
interregionale - avente  quale  unico  possibile  porto  CORE  quello
siciliano di Messina, per le ragioni che  si  sono  dette,  e  dunque
idoneo ad essere sede dell'Autorita' -  assegnandole  due  dei  porti
della Calabria e di modificare l'assetto della AdSP esistenti, appare
essere contrario anche al principio di  ragionevolezza,  se  solo  si
considera che essa si pone in contrasto  con  la  ratio  riformatrice
delle AdSP alla base della riforma del  2016;  riforma,  questa  si',
predisposta  nel  rispetto  delle  competenze  regionali,  in  quanto
adottata previo parere acquisito in sede di Conferenza unificata. 
    Si e' detto infatti che le modifiche  del  2016  alla  disciplina
delle Autorita' portuali sono frutto di una riforma  sistematica  del
settore, di inquadramento generale dello stesso, e  rappresentano  il
«disegno» che il legislatore  ha  inteso  dare  delle  infrastrutture
portuali quali strutture strategiche per lo sviluppo del Paese. 
    Cio' trova conferma  nelle  limpide  espressioni  contenute,  sul
punto, nel  citato  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1142/2016,
chiamato ad esprimersi sulla riforma, proprio in considerazione della
sua natura sistematica. 
    Ebbene, con la norma in questa sede impugnata si e' scardinato il
predetto «disegno» organico di riforma del 2016. E peraltro,  a  cio'
si e' giunti seguendo un  iter  che  non  trova  giustificazione,  in
quanto, come detto, la riforma del 2016  e'  stata  adottata  con  il
coinvolgimento di tutti gli enti  interessati  e  previo  parere  del
Consiglio di Stato. Cio' che, viceversa, nel caso di  specie  non  e'
accaduto. E' evidente che la modifica del disegno organico  del  2016
avrebbe dovuto necessariamente seguire lo stesso iter adottato per la
riforma stessa. 
    In detto di detta circostanza e' stato anche violato il principio
di ragionevolezza. 
    La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte  ha  chiarito  che  «il
principio di ragionevolezza e' leso quando si accerti l'esistenza  di
una  irrazionalita'  intra  legem,  intesa  come  "contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e
la disposizione espressa dalla norma censurata" (sentenza n. 416  del
2000)» (Corte cost., 13 aprile 2017, n. 86); ovvero quando «la  legge
manca il suo obiettivo e tradisce la  sua  ratio»  (Corte  cost.,  20
febbraio 1997, n. 43). 
    Ebbene, nel caso di specie l'obiettivo che e'  stato  tradito  e'
quello della riforma sistematica delle Autorita' portuali attuata con
decreto legislativo n. 169/2016 - si ribadisce adottata all'esito  di
un articolato confronto con tutti gli enti del  governo  territoriale
interessati - inteso ad un accorpamento dei centri decisionali  e  al
superamento del localismo di dette Autorita' portuali. 
    Detta ratio, come visto, e' chiaramente espressa nel  parere  del
Consiglio di Stato n. 1142/2016 cit., che ha individuato  l'obiettivo
della  riforma  del  2016  sulla  necessita'  di  «intervenire  sulla
dimensione "monoscalo" degli organi di governo  dei  porti,  superare
l'eccessivo localismo  attuale,  realizzare  maggiore  interazione  e
integrazione ..., esprimere  maggiore  capacita'  di  coordinamento»,
consentendo cosi il superamento di un grave elemento  di  criticita',
rappresentato dalla realta' «frammentata e disarticolata»  dei  porti
italiani; il tutto per assicurare una maggiore efficienza del sistema
portuale   italiano   alla   luce   dell'evoluzione   del    contesto
internazionale. 
    Ancora, la norma impugnata si pone in contrasto  con  l'obiettivo
della riforma, evidenziato  correttamente  dal  Consiglio  di  Stato,
inteso alla «concentrazione delle competenze in un  minor  numero  di
soggetti  dotati  di  potere  decisionale  e  di  gestione  e   dalla
complessiva riorganizzazione delle strutture». 
    A fronte di detti obiettivi della riforma del 2016, l'istituzione
di una nuova AdSP interregionale, disposta con le  modalita'  di  cui
s'e' detto, risulta contraria anche al principio  di  ragionevolezza.
E' dunque evidente la violazione dell'art. 97 Cost., e  dei  principi
di ragionevolezza e buon andamento. 
    Ma vi e' di piu'. 
    C'e' un ulteriore profilo che merita  di  essere  evidenziato  la
norma impugnata e' stata inserita solo in sede di conversione  in  un
provvedimento legislativo recante «disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale  e  finanziaria»,  quindi  essa  e'  del  tutto  estranea  al
contenuto del decreto-legge originario. 
    La  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  e'  pacifica  nel
ritenere incostituzionali le norme come quella in esame, inserite  in
sede di conversione, che sono «disomogenee» ed «eterogenee»  rispetto
«al   contenuto,   alla   finalita'   e   alla   ratio    complessiva
dell'originario disegno di legge» (per tutte Corte costituzionale  n.
32/2014; n. 94/2016). 
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 22-bis, decreto-legge n.
119/2018 conv. modif. legge n. 136/2018, per violazione dell'art.  97
Cost. e del principio di ragionevolezza sotto altro profilo. 
    La  norma  oggetto  del  presente  contenzioso   deve   ritenersi
incostituzionale anche sotto un altro profilo. 
    Dall'esame dell'art. 6, legge n. 84/1994,  risulta  che  le  AdSP
sono  titolari   delle   funzioni   di   indirizzo,   programmazione,
coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e
dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatone e concessorie per
il carico/scarico merci, passeggeri etc., per la concessione di  aree
e banchine etc., e delle altre attivita' commerciali  ed  industriali
esercitate nei porti e nelle circoscrizioni  territoriali  (comma  1,
lettera a)).  Le  AdSP  provvedono  inoltre  al  coordinamento  delle
attivita' amministrative esercitate  dagli  enti  e  dagli  organismi
pubblici nell'ambito dei  porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
comprese nella circoscrizione territoriale (comma 1, lettera  d)),  e
all'amministrazione in via  esclusiva  delle  aree  e  dei  beni  del
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione  (comma  1,
lettera e)). 
    Si  tratta  di  funzioni  intrinsecamente  connesse  con   quelle
attribuite, ai sensi dell'art. 4, decreto-legge n. 91/2017,  al  c.d.
Comitato di indirizzo della ZES, operante sul  territorio  regionale.
Si e' detto, infatti, che il Comitato «deve  assicurare  ...  a)  gli
strumenti  che  garantiscano  la  piena  operativita'  delle  aziende
presenti nella ZES;  b)  l'utilizzo  di  servizi  sia  economici  che
tecnologici nell'ambito della ZES; c) l'accesso alle  prestazioni  di
servizi da parte di  terzi»  (art.  4,  comma  7).  Le  funzioni  del
Comitato, sono state inoltre specificate nel  Regolamento  della  ZES
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 112/2018) cit.,
il quale ha assegnato al Comitato stesso,  funzioni  di  «indirizzo»,
intese ad assicurare, ad esempio,  l'insediamento  di  nuove  imprese
nella ZES e la  piena  operativita'  di  quelle  gia'  esistenti;  la
verifica dell'avvio delle attivita' economiche e degli  investimenti;
le  condizioni  per  l'accesso  e  l'utilizzo  delle   infrastrutture
esistenti e di quelle previste nel «piano di sviluppo strategico»; le
iniziative  necessarie  per   attrarre   investitori   nazionali   ed
internazionali etc. 
    Nel  disegno  tracciato  dal  legislatore,  il  raccordo  tra  le
funzioni esercitate dall'AdSP e dal Comitato di indirizzo della  ZES,
era assicurato dal Presidente di detto Comitato, che era allo  stesso
tempo presidente  dell'Autorita'  portuale  operante  sul  territorio
regionale (art. 4, comma 6, decreto-legge n. 91/2017 cit.). La figura
del Presidente, cosi' delineata, era quindi funzionale a garantire il
«coordinamento»  tra  le  due  strutture  e  ad   evitare   eventuali
disfunzioni nell'espletamento dei relativi compiti. 
    Tale quadro e'  profondamente  mutato  a  seguito  della  riforma
operata con l'art. 22-bis, decreto-legge n. 119/2018 cit. 
    Il Presidente del Comitato di indirizzo  della  ZES  Calabria  e'
individuato nel Presidente dell'AdSP con sede in Gioia  Tauro,  ma  i
due porti calabresi (Villa  San  Giovanni  e  Reggio  Calabria)  sono
transitati nell'ambito dell'AdSP interregionale di nuova istituzione,
e quindi rispondono al Presidente di quest'ultima AdSP. 
    In  tal  modo  si  e'  persa  evidentemente  quella  funzione  di
coordinamento che, nel precedente sistema, era  garantita  dal  fatto
che il Presidente dell'AdSP,  avesse  competenza  su  tutti  i  porti
calabresi rientranti nella ZES. 
    Del resto, non puo' ritenersi che detta funzione di coordinamento
possa essere soddisfatta da quanto stabilito  al  comma  3  dell'art.
22-bis, che, modificando l'art. 3, comma 6, decreto-legge n. 91/2017,
conv. modif. legge n. 123/2017, ha previsto che: «nell'ipotesi in cui
i porti  inclusi  nell'area  della  ZES  rientrino  nella  competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con  sede  in  altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la ZES». 
    Tale norma determina che anche per i porti di Villa San  Giovanni
e Reggio Calabria, ricompresi nell'AdSP interregionale, il Presidente
del Comitato di indirizzo e' quello dell'AdSP con sede a Gioia Tauro.
Ma  cio'  non  appare  in  alcun  modo  sufficiente  a  garantire  il
coordinamento tra le funzioni che sono proprie degli organi della ZES
e quelle delle Autorita' portuali. 
    In piu' lo scorporo dei due porti calabresi  incide  pesantemente
sull'attuazione  del  Piano  Strategico  della  ZES   Calabrese   che
ricomprende  necessariamente,  in  una  visione  organica,  tutte  le
infrastrutture calabresi. 
    Infatti  e'  lo  stesso  esercizio  delle   funzioni   suindicate
attribuite all'AdSP interregionale a pregiudicare  il  raggiungimento
degli obbiettivi del Piano strategico della ZES calabrese, intesi  ad
incentivare la «semplificazione  amministrativa»,  che  «e'  uno  dei
cardini della ZES», e la creazione di un sistema  regionale  unitario
che «a partire dal porto CORE e dal suo retroporto, collega  i  porti
nazionali gli aeroporti e le aree produttive retroportuali». 
    Va  anche  sottolineato  che  la  moltiplicazione  dei   soggetti
istituzionali competenti sui porti calabresi - senza  alcun  elemento
di raccordo e coordinamento tra gli stessi  -  venutasi  a  creare  a
seguito della riforma oggetto di contestazione, produce evidentemente
un effetto pregiudizievole anche in capo agli  operatori  che  devono
interfacciarsi con tali soggetti, rendendo piu' gravose le  attivita'
autorizzatorie e concessorie necessarie per poter fruire dei  servizi
e delle infrastrutture portuali. 
    Anche sotto tale  profilo,  dunque,  merita  di  essere  rilevata
l'incostituzionalita' e l'irragionevolezza della riforma attuata  con
l'art. 22-bis, decreto-legge n. 119/2018.